- Smart working
- Aiuti per i genitori
- Sospensione mutuo e bollette
Il decreto legge del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, ha previsto misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all’emergenza sanitaria in corso. Vi sono norme legate allo svolgimento del lavoro, al reddito, alle famiglie con minori e anche il pagamento dei mutui e utenze. Vediamo le più importanti.
Smart Working
Tra le misure del Decreto Cura Italia dirette a dipendenti, sia pubblici che privati, troviamo lo smart working, o lavoro agile, di cui sicuramente avrete sentito parlare, se non già sperimentato in prima persona.
Si tratta della possibilità di lavorare direttamente da casa. La propria prestazione lavorativa può quindi essere eseguita tramite strumenti informatici, che siano di proprietà del dipendente o dell’azienda.
Nel caso in cui non possa essere eseguito, allora le aziende e le pubbliche amministrazioni devono incentivare congedi o ferie. Inoltre i lavoratori dipendenti pubblici o privati nel caso non avessero a disposizione delle ferie, possono ricorrere ad altri strumenti, come il congedo e la banca ore, o di altri istituti analoghi previsti dal proprio ordinamento.
Infatti per i dipendenti pubblici il Decreto Cura Italia prevede che il periodo di assenza sia considerato come servizio prestato a tutti gli effetti.
Se il datore di lavoro non dovesse chiudere l’azienda ed è richiesto di continuare a lavorare in sede si ha diritto a un’indennità per il rischio epidemiologico. Il Decreto prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
L’importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito.
Aiuti per i genitori
Il decreto “Cura Italia” ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei figli minori. Il periodo di congedo previsto è di 15 giorni, indennizzato al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito.
Possono usufruirne sia i dipendenti privati, che lavoratori iscritti alla Gestione Separata, autonomi e dipendenti pubblici, con figli fino a 12 anni (limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità grave).
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Oltre al congedo parentale, ci sono altre misure di sostegno per i genitori di minori. infatti in alternativa alla fruizione del congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus baby-sitter, nel limite massimo di 600 euro.
In fine, i genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Sospensione mutuo e bollette
Chi sta pagando un mutuo prima casa e si trova, a causa della situazione di emergenza che stiamo affrontando, in gravi difficoltà nel sostenere l’impegno economico delle rate, ha diritto a delle agevolazioni.
Infatti il decreto consente la sospensione delle rate del mutuo fino a 18 mesi.
Questo grazie al potenziamento del Fondo di garanzia e del Fondo solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini). La sospensione del mutuo è stata quindi estesa di 9 mesi. Potranno beneficiarne anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti. Vediamo nello specifico le novità.
Già con il decreto 9 marzo 2020 era stata data la possibilità di presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Con il decreto Cura Italia, ha poi deciso, per la durata di 18 mesi.
Chi ne ha diritto? Possono usufruire del provvedimento i lavoratori dipendenti (a tempo determinato, indeterminato, in cassa integrazione o licenziati; parasubordinati, vale a dire i collaboratori) che hanno subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro o cassa integrazione superiore ai 30 giorni che autonomi.
Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19.
Non c’è un limite di reddito determinato dall’ISEE, non sarà quindi necessario presentare il modello.
Sempre per chi a causa dell’emergenza covid si trova in in difficoltà economica, ha diritto a degli aiuti per quanto riguarda le utenze.
L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha deciso di bloccare la sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità per il periodo di emergenza, dopo aver invitato gli operatori a dare priorità, in questa fase, alla continuità dei servizi pubblici essenziali.