- Superbonus 110%: Quali sono i requisiti da rispettare per accedere alle detrazioni per gli interventi antisismici ed ecosostenibili?
Il decreto Decreto rilancio ha introdotto un’importante novità, il Superbonus 110%, una maxi detrazione sulle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici e per quelli che che aumentano l’efficienza energetica degli edifici. Una guida scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate ne spiega le regole nel dettaglio.
Come funziona il Superbonus 110%
Le spese saranno rimborsate in 5 anni per i lavori effettuati sulle parti comuni dei condomini, in appartamento e sulle unità immobiliari indipendenti.
Sarà possibile detrarre anche i lavori sulle le seconde case (per un massimo di due unità immobiliari). Non rientrano invece nel superbonus le case di lusso, cioè quelle accatastate come A1 e A8, abitazioni signorili ville e castelli. Si potrà scegliere di fruire direttamente della detrazione in cinque anni o di cedere il credito di imposta ottenendo per esempio uno sconto in fattura da parte di chi effettua i lavori.
I requisiti
Per avere diritto al superbonus si devono fare interventi strutturali che permettono di aumentare l’efficienza energetica di almeno due classi o di raggiungere la massima classe energetica.
Gli interventi coperti dal bonus si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi.
Rientrano tra i primi:
- il cappotto sulle facciate;
- isolamento termico del tetto;
- sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti più efficienti.
Solo se si fa uno di questi lavori si avrà diritto al bonus per interventi non strutturali come per esempio l’installazione impianti fotovoltaici e di colonnine per le ricarica dei veicoli elettrici.
Per tutti gli interventi sono previsti dei massimali di spesa calcolati in base al numero di unità presenti nell’edificio.
Chi può usufruire del superbonus?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Continua a seguire il nostro blog per rimanere aggiornato sulle ultime novità!
1 commento
I commenti sono chiusi.