Come richiedere la sospensione del mutuo?
Per chi sta pagando un mutuo prima casa e si trova, a causa della situazione di emergenza che stiamo affrontando, in gravi difficoltà nel sostenere l’impegno economico delle rate, ci sono delle importanti novità.
Infatti il decreto Cura Italia del 16 marzo 2020, che ha come obiettivo quello di contenere l’impatto sull’economia italiana della pandemia da Coronavirus consente, tra le varie misure prese, di sospendere le rate del mutuo fino a 18 mesi.
Questo grazie al potenziamento del Fondo di garanzia e del Fondo solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini). La sospensione del mutuo è stata quindi estesa di 9 mesi. Potranno beneficiarne anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti. Vediamo nello specifico le novità.
Come funziona la sospensione delle rate dei mutui?
La sospensione delle rate del mutuo era già prevista dal Fondo di Solidarietà. È rivolta ai titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica, quale la cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio.
Come abbiamo detto con il nuovo decreto è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi, posticipando di conseguenza sì la scadenza del termine del mutuo.
Questo riguarda però solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi andranno comunque pagati.
Il Fondo Gasparrini, che supporta questa norma sui mutui, rimborsa alle banche solo il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. L’altra metà resta a carico del cliente.
Questa norma è rivolta ai mutui per la prima casa, per un valore dell’abitazione fino a 250 mila euro.
A chi è rivolta la sospensione del mutuo?
Possono usufruire del provvedimento i lavoratori dipendenti (a tempo determinato, indeterminato, in cassa integrazione o licenziati; parasubordinati, vale a dire i collaboratori) che hanno subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro o cassa integrazione superiore ai 30 giorni che autonomi.
Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19.
Non c’è un limite di reddito determinato dall’ISEE, non sarà quindi necessario presentare il modello.
Come fare richiesta di sospensione del mutuo
La domanda di sospensione del mutuo va presentata presso la banca erogatrice del finanziamento. Bisognerà compilare il modulo ufficiale disponibile sul portale Consap SPA e allegando la documentazione necessaria.
La banca inoltra poi l’istanza alla Consap, che fa le sue verifiche e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.
Il provvedimento verrà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Ad ogni modo, indipendentemente dalle misure annunciate dal governo, alcune banche hanno già fatto partire una serie di provvedimenti per dare una mano ai clienti che ne avessero bisogno in questo momento.
Nel bottone qui sotto potete trovare il link al testo integrale del decreto Cura Italia:
In questi giorni di isolamento a casa, si è registrata in tutta Italia una crescita della richiesta di mutui online. Questo è in parte dovuto al fatto che i tassi dei mutui sono scesi ai minimi storici, facendo arrivare il tasso fisso dei mutui quasi allo stesso valore del variabile.
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